Regolamenti SIAARTI

Published on January 1, 2019

Regolamento SIAARTI (approvato dal Consiglio Direttivo – 25 ottobre 2023)

 

Premessa

Il presente regolamento è stato redatto in applicazione a quanto previsto dallo statuto dell'associazione approvato in data 05 maggio 2023. Questo Regolamento integra lo Statuto dell'associazione e chiarisce alcune norme di funzionamento. I soci che aderiscono a qualunque titolo all'Associazione stessa lo condividono pienamente e senza riserve.

 

 Art. 1 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA

I Soci Ordinari, i soci Aggregati, e i soci Affiliati sono tenuti al pagamento delle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo, la cui validità decorre dal momento del pagamento fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Il Consiglio Direttivo può stabilire anche quote diversificate in base alle varie categorie di soci. Il Consiglio Direttivo può stabilire con apposita delibera la possibilità e le eventuali modalità per effettuare rinnovi associativi biennali o triennali.

Le verifiche e la gestione contabile delle quote associative è di pertinenza della Segreteria SIAARTI. Il Consiglio Direttivo può approvare la sospensione temporanea del versamento della quota associativa su specifica e motivata richiesta da parte di un socio. L'adozione di tale procedura non comporta interruzione dei diritti associativi.

 

Art. 2 - ISCRIZIONE E DIRITTI ASSOCIATIVI

Il socio può verificare il proprio stato associativo attraverso l’area personale del sito www.siaarti.it. Per partecipare alla vita associativa e per costituire elettorato attivo e passivo è indispensabile essere in regola con il pagamento della quota sociale.

 

Art. 3 - ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'Art. 8 dello Statuto, partecipano di diritto tutti i Soci in regola con la quota associativa. In base a quanto previsto dagli artt. 5 e 8 dello Statuto il diritto di voto in assemblea sarà acquisito dai soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso. La data entro la quale sarà necessario regolarizzare la posizione verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e non potrà precedere di più di due mesi la data di apertura delle votazioni.

 

Art. 4 – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

A norma dell'articolo 7 dello statuto l'assemblea dei soci procede all'elezione di seguenti membri degli organi sociali:

  • Presidente Designato;
  • Responsabile del Comitato Scientifico;
  • Responsabile della Area Culturale Anestesia e Medicina perioperatoria;
  • Responsabile della Area Culturale Rianimazione e Terapia Intensiva;
  • Responsabile della Area Culturale Medicina del Dolore e cure palliative;
  • Responsabile della Area Culturale Medicina Critica dell'Emergenza;
  • Responsabile della Area Culturale Medicina Iperbarica;
  • Responsabile della Area Culturale Cure Materno-Infantili;
  • Responsabile del Comitato dei Congressi;
  • Responsabile del Comitato di Formazione;
  • Rappresentante del Gruppo Proxima dei Neospecialisti.

I candidati devono:

  •  essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 dello statuto: “Tutti i membri aventi diritto di voto e che quindi possono candidarsi a cariche elettive negli organi sociali sopra indicati, con esclusione dell’assemblea dei soci, devono essere soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa da almeno tre anni, ad eccezione dei membri Proxima, per cui tale requisito è ridotto ad un anno. Le persone che ricoprono cariche negli organi sociali di SIAARTI, pena decadenza, non possono ricoprire contemporaneamente, salvo espressa autorizzazione da parte del Direttivo, cariche regionali o nazionali in altre Società Scientifiche né possono assumere il ruolo di responsabile scientifico o organizzativo di eventi formativi e/o scientifici in conflitto d’interesse con l’attività SIAARTI. I membri aventi diritto di voto, al momento dell’accettazione della carica, dovranno sottoscrivere esplicita dichiarazione di accettazione di quanto sopra”;
  • far pervenire, al Presidente e al Consiglio Direttivo, la domanda di candidatura, con indicata la carica per cui concorrono, in carica almeno 4 mesi prima della data di apertura delle votazioni. In considerazione di situazioni non codificate dallo statuto e/o situazioni emergenziali il Consiglio Direttivo può modificare la data limite per la presentazione delle candidature.

Al fine di evitare che la candidatura possa essere non accettata e/o che si registri la decadenza e la mancata nomina al momento della successiva elezione, la domanda di candidatura deve essere integrata oltre che da una proposta programmatica di lavoro anche da una autocertificazione contenente:

  • Il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27 dello Statuto;
  • L'accettazione integrale dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico;
  • La sussistenza alla data della candidatura e l’impegno a mantenere per tutta la durata della carica, delle condizioni previste all’articolo 7 e della assenza delle incompatibilità previste dallo stesso articolo 7 dello Statuto.

Ogni socio può presentare la candidatura a una sola carica nazionale.

Tutte le candidature che rispettino quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, previa verifica del Consiglio Direttivo, verranno sottoposte al giudizio elettorale dei Soci nel corso dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può stabilire un periodo di più giorni, comunque non superiore a 15, per effettuare la votazione con sistema informatico, indicando nella delibera il giorno e l'orario di apertura delle votazioni nonché il giorno e l'orario di chiusura delle stesse.

Il Consiglio Direttivo nominerà una commissione elettorale, composta dal Presidente, Presidente designato e altri tre soci, che avrà il compito di stabilire le modalità tecniche ed operative di voto. La commissione elettorale sovraintende alla correttezza del voto ed effettua lo scrutinio dei voti. Ogni socio avente diritto di voto può esprimere una preferenza per ognuna delle cariche sopra indicate.

Risulteranno eletti nelle rispettive cariche i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati viene eletto il candidato con più anni di anzianità associativa e, in subordine, di anzianità anagrafica.

L'assemblea dei soci procederà alla proclamazione degli eletti, che come previsto dall’articolo 9 dello Statuto entreranno in carica il 1° gennaio dell’anno successivo alle elezioni. Nel periodo intercorrente tra la data di elezione e l’entrata in carica (1° gennaio successivo all’elezione) verrà convocato un Consiglio Direttivo (dei membri in carica) a cui saranno invitati anche i neo-eletti, che provvederà:

  • a verificare il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e le incompatibilità di cui all’articolo 7 dello Statuto per tutti i nuovi eletti;
  • A far rendere da parte dei nuovi eletti l’accettazione della carica nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 dello Statuto;
  • Ad effettuare un passaggio formale di consegne e ad aggiornare i nuovi eletti sulle principali attività in corso dell’associazione.

Nel caso che un nuovo eletto non accetti la carica o al momento dell’accettazione il Consiglio Direttivo rilevi la permanenza di una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 7 dello Statuto, il neo-eletto decade dalla nomina e subentra al suo posto il primo dei non eletti alla stessa carica. In caso di assenza di ulteriori neoeletti vengono indette nuove elezioni con le stesse modalità sopra descritte e le funzioni vacanti vengono assunte dal Presidente Pro-Tempore in carica.

 

 Art. 5 - ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI

In rispetto del dettato dell'articolo 20 dello Statuto, in concomitanza con le elezioni degli altri organi sociali, sono eletti i membri dei Consigli Regionali. I candidati al ruolo di membro del Consiglio Regionale devono essere operanti nella Regione in cui si candidate.

I candidati devono:

  •  essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 dello statuto: Tutti i membri aventi diritto di voto e che quindi possono candidarsi a cariche elettive negli organi sociali sopra indicati, con esclusione dell’assemblea dei soci, devono essere soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa da almeno tre anni, ad eccezione dei membri Proxima, per cui tale requisito è ridotto ad un anno. Le persone che ricoprono cariche negli organi sociali di SIAARTI, pena decadenza, non possono ricoprire contemporaneamente, salvo espressa autorizzazione da parte del Direttivo, cariche regionali o nazionali in altre Società Scientifiche né possono assumere il ruolo di responsabile scientifico o organizzativo di eventi formativi e/o scientifici in conflitto d’interesse con l’attività SIAARTI. I membri aventi diritto di voto, al momento dell’accettazione della carica, dovranno sottoscrivere esplicita dichiarazione di accettazione di quanto sopra;
  • far pervenire, al Presidente e al Consiglio Direttivo, la domanda di candidatura, con indicata la carica per cui concorrono, in carica almeno 4 mesi prima della data di apertura delle votazioni. In considerazione di situazioni non codificate dallo statuto e/o situazioni emergenziali il Consiglio Direttivo può modificare la data limite per la presentazione delle candidature.

 

Al fine di evitare che la candidatura possa essere non accettata e/o che si registri la decadenza e la mancata nomina al momento della successiva elezione, la domanda di candidatura deve essere integrata da una autocertificazione contenente:

  • Il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27 dello Statuto;
  • L'accettazione integrale dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico;
  • La sussistenza alla data della candidatura delle condizioni previste all’articolo 7 e della assenza delle incompatibilità previste dallo stesso articolo 7.

Tutte le candidature che rispettino quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo verranno sottoposte al giudizio elettorale dei Soci.

Possono votare per l'elezione dei membri dei consigli regionali di una regione o raggruppamento di regione solo i soci residenti nella medesima regione o raggruppamento di regioni sulla base della residenza risultante nella Scheda Socio SIAARTI. Secondo quanto previsto dal precedente articolo 3 possono votare i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso alla data stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei membri da eleggere nei Consigli Regionali, in base a quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto, è determinato sulla base del numero dei soci della regione o raggruppamento di regioni in regola alla stessa data stabilita dal Consiglio Direttivo per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio avente diritto di voto per l'elezione dei membri del Consiglio Regionale di appartenenza può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

Risulteranno eletti, in numero stabilito in base all'articolo 20 dello statuto, i primi candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. Al fine di garantire la massima rappresentatività associativa nei raggruppamenti di regioni, o nei raggruppamenti di Province Autonome, deve essere garantita l’elezione di almeno un consigliere per regione. In caso di parità di voti tra due o più candidati viene eletto il candidato con più anni di anzianità associativa e, in subordine, di anzianità anagrafica.

La carica di membro di Consiglio Regionale non è incompatibile con altre cariche SIAARTI.

 

Art. 6 – NOMINA DEL RAPPRESENTANTE REGIONALE

Entro i termini previsti nell’art. 20 dello Statuto, i membri dei Consigli Regionali provvedono a eleggere il proprio Rappresentante Regionale.

La carica di Rappresentante Regionale è incompatibile con altre cariche nazionali, a eccezione della carica di membro del Consiglio delle Regioni e/o Rappresentate del Consiglio delle Regioni nel Consiglio Direttivo.

I Rappresentanti Regionali non sono immediatamente rieleggibili nello stesso ruolo.

 

Art. 7 – ELEZIONE DEI 3 RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DELLE REGIONI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Entro i termini previsti dall’art.19 dello Statuto, il Consiglio delle Regioni provvede a eleggere, con voto a scrutinio segreto, i 3 rappresentanti che faranno parte del Consiglio Direttivo, scegliendone uno per ciascuna delle seguenti aree interregionali:

- Area interregionale settentrionale, comprendente le seguenti regioni o raggruppamenti di regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria;

- Area interregionale centrale, comprendente le seguenti regioni o raggruppamenti di regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna;

- Area interregionale meridionale, comprendente le seguenti regioni o raggruppamenti di regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Ogni Rappresentante Regionale esprimere il proprio voto per l’area interregionale di appartenenza (Settentrionale – Centrale – Meridionale).

Risulterà eletto per ognuna delle tre aree interregionali il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati viene eletto il candidato con più anni di anzianità associativa e, in subordine, di anzianità anagrafica.

 

Art. 8 – STATI GENERALI SIAARTI

È facoltà della presidenza indire gli Stati Generali SIAARTI ai quali partecipano i membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri regionali, i responsabili delle sezioni culturali e i membri dei comitati che compongono la Società.

Di norma, gli stati generali sono convocati in occasione del Congresso Nazionale.

In occasione del rinnovo delle cariche associative gli Stati Generali possono essere convocati prima dell’insediamento dei Consiglieri eletti. In questo caso partecipano alla riunione solo i consiglieri nazionali e i Consiglieri regionali. È facoltà della Presidenza invitare a partecipare altri membri, interni o esterni alla Società, la cui presenza sia funzionale al buon esito degli Stati Generali.

La riunione deve essere convocata dal Presidente, con almeno 15 giorni di anticipo, allegando un ordine del giorno, informando la Segreteria che provvederà all’organizzazione dell’incontro.

 

Art. 9 – DELIBERE ATTRAVERSO IL METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA

È facoltà del Presidente, in base a quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto richiedere l'adozione di delibere del Consiglio Direttivo attraverso il metodo della consultazione scritta, solo per via elettronica, o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso di attivazione di tale procedura il Presidente dovrà inviare una e-mail a tutti i consiglieri contenente:

1. L'indicazione chiara dell'argomento corredata di eventuali documenti esplicativi;

2. Il termine entro il quale dovranno esprimere il proprio parere, che comunque non potrà essere inferiore a 48 ore.

I Consiglieri dovranno, nel tempo indicato, rispondere inviando una e-mail all’indirizzo di provenienza della e-mail ricevuta, indicando il loro voto favorevole, contrario o di astensione. La delibera sarà ritenuta approvata se avranno espresso parere favorevole più della metà dei componenti il Consiglio Direttivo aventi diritto di voto. La mancata risposta nei termini stabiliti sarà conteggiata come voto contrario alla delibera.

 

Art. 10 – RIVISTE SIAARTI

La Società bandisce una call riservata ai soci SIAARTI per il ruolo di editor-in-chief della/e rivista/e societaria/e. Dopo valutazione dei curricula ricevuti il Consiglio direttivo conferisce mandato triennale, la cui scadenza coincide con il rinnovo delle cariche associative. L’Editor-in-Chief può essere nominato per un massimo di 2 mandati consecutivi. L’Editor-in-chief propone l’editorial board del giornale, e partecipa a tutte le riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico

 

Art. 11 - NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

 

 

REGOLAMENTO ATTIVITA' FORMATIVE E COMITATO FORMAZIONE

REGOLAMENTO COMITATO DI RICERCA CLINICA

REGOLAMENTO COMITATO CONGRESSI

REGOLAMENTO COMITATO SCIENTIFICO

REGOLAMENTO CONSIGLI REGIONALI

REGOLAMENTO CONSIGLIO DELLE REGIONI

REGOLAMENTO DOCUMENTI, LG E BPC

REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO E PATROCINI

REGOLAMENTO SEZIONI

REGOLAMENTO SURVEY

REGOLAMENTO PROXIMA

REGOLAMENTO CONFLITTO D'INTERESSE

REGOLAMENTO FACULTY CORSI DI FORMAZIONE

REGOLAMENTO COMITATO ECCELLENZA